Precisazioni della CEI circa il “green pass”

Nelle celebrazioni liturgiche e nelle attività delle parrocchie e degli enti ecclesiastici

Il Decreto Legge del 23 luglio 2021, come ormai noto, introduce l’obbligo di munirsi (dal 6 agosto) di certificazione verde (“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad alcune attività determinate dalla Legge.
In una lettera della Presidenza della Cei inviata ai vescovi, che recepisce le indicazioni del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2021, viene chiarito che la certificazione (“Green Pass”) NON è richiesta per partecipare alle celebrazioni.
Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote.

La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio:
• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
• musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
• sagre e fiere, convegni e congressi;
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il Green Pass per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali (oratori estivi, CRE, GREST, ecc…), anche se durante esso si consumano pasti.

La certificazione è anche necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle RSA.

Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base d’idonea certificazione medica.

Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.


Da tenere presente

Il possesso della certificazione non deroga in alcun modo i Protocolli in vigore: dovranno pertanto essere rispettate tutte le misure previste (uso della mascherina, distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani, ecc.).

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, nonché i loro delegati, per i quali è introdotto l’obbligo del certificato verde devono verificare il possesso di idonea certificazione. Per maggiori informazioni si rinvia a https://www.dgc.gov.it/web/app.html

Se una persona prende parte senza certificazione verde a un’attività per la quale è obbligatoria, è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Per maggiori informazioni si rinvia a https://www.dgc.gov.it/web/ .

Per attività legate a una associazione o ente del Terzo Settore (es. Noi Associazione) si rinvia alle indicazioni specifiche fornite dalle associazioni stesse.