Durante i giorni di “zona rossa” si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo

Comunicazione circa il Decreto Legge del 18 dicembre

Sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme, la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni

Il Decreto-Legge n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, introduce – come ormai noto – alcune limitazioni agli spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cosiddette “zone rosse”, elencate all’art. 3 del DPCM dello scorso 3 dicembre. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, invece, le misure previste per le cosiddette “zone arancioni”, elencate all’art. 2 del DPCM dello scorso 3 dicembre.

Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme.

La Segreteria Generale della CEI ricorda quanto indicato dal Consiglio Episcopale Permanente nel comunicato finale della sessione straordinaria del 1° dicembre: “Sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci di ‘orientare’ i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno. Per la Messa nella notte sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”, cioè entro le 22.

Durante i giorni di “zona rossa” si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”.

Durante i giorni di “zona arancione” i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.

I Vescovi esortano, soprattutto in queste giornate, a non dimenticare e ad accompagnare tutte le persone, che comunicano le loro fatiche, le loro speranze, chiedendo preghiere e aiuti materiali e spirituali. “Nel silenzio delle tante ferite che incidono profondamente sul corpo, nell’anima e nello spirito, sappiamo per fede che sta per fare capolino la voce dell’angelo, che porterà la notizia attesa da sempre: ‘Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”.

Ulteriori precisazioni:

  1. i presbiteri e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro ministero, anche tra Comuni diversi, potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale «comprovate esigenze lavorative».
  2. Gli organisti, i coristi e coloro che svolgono un servizio liturgico, possono raggiungere il luogo in cui prestano servizio anche se diverso dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia, potranno esibire l’autocertificazione in cui si dichiara nella causale «comprovate esigenze lavorative».
  3. Oltre alle indicazioni diocesane del 12 dicembre scorso, restano vincolanti tutte le già note indicazioni in fatto di assembramento e attenzioni sanitarie. Si ricorda particolarmente ai presbiteri, per il rispetto dovuto ai fedeli, la necessaria ed esemplare ottemperanza delle misure sanitarie di loro competenza nel corso delle celebrazioni.